
Superbonus 110%, i tetti di spesa e gli adempimenti tecnici
19 ottobre 2020 alle ore 16:39•di MoVimento 5 Stelle
Il Superbonus al 110% è un’opportunità unica per il benessere degli italiani e per l’economia del Paese: case più efficienti e sicure, città più belle, uno slancio all’edilizia e posti di lavoro, tutto questo potendo usufruire della maxi detrazione fiscale sui costi di diversi interventi e anche risparmiare sulle bollette. Non a caso la nostra misura è stata presa ad esempio anche dalla Commissione europea, che ha varato un piano per la ristrutturazione degli edifici in chiave ecosostenibile.
Condomini e singole unità immobiliari potranno effettuare lavori come il cappotto termico, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento (nel caso del cosiddetto Super ecobonus) o il miglioramento antisismico (nel caso del Super sismabonus) a costo zero, e realizzando uno di questi interventi si potrà usufruire della detrazione del 110% anche su altri interventi come infissi e pannelli fotovoltaici.
Ma quali sono gli adempimenti e soprattutto i tetti di spesa entro i quali viene riconosciuta la detrazione? Vediamoli insieme.
Per avere accesso all’opzione bisogna, innanzitutto, ottenere il visto di conformità dei dati rilasciato dai soggetti abilitati alla trasmissione telematica come i commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri, periti commerciali o responsabili fiscali dei CAF. Bisognerà acquisire l’asseverazione tecnica, vale a dire la dichiarazione che certifica il rispetto dei requisiti tecnici necessari per ottenere l’agevolazione fiscale e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Ricordiamo che per avere accesso al bonus, riguardo agli interventi di efficientamento energetico, è necessario dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, nel caso sia impossibile, il raggiungimento di quella superiore. Nel caso del Super sismabonus è sufficiente documentare l’avvenuto miglioramento antisismico.
A proposito di requisiti per l’accesso al bonus, il decreto Agosto ha stabilito che eventuali difformità, urbanistiche e catastali, su singole unità abitative non incidono sulla possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.
Quanto ai massimali di spesa coperti dall’agevolazione, per quanto riguarda il Super Ecobonus il tetto nel caso di isolamento termico è di 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti all’interno di edifici plurifamiliari; 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari per edifici composti da due a otto unità immobiliari; 30.000 euro per ogni unità immobiliare per edifici con più di otto unità immobiliari. L’intervento è incentivato se riguarda almeno il 25% dell’involucro dell’edificio che delimita gli spazi a temperatura controllata (la cosiddetta superficie disperdente lorda).
Per la sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti sulle parti comuni dei condomini con impianti centralizzati, il bonus previsto è di 20.000 euro per ogni unità immobiliare nel caso di edifici fino a otto unità, 15.000 euro, invece, se gli edifici sono composti da più di 8 unità immobiliari. Per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti (ad esempio le villette a schiera) il tetto di spesa massimo per la sostituzione dell’impianto è di 30.000 euro.
Nel caso del Super sismabonus, la soglia massima di spesa per la quale si può ottenere la detrazione del 110% è di 96.000 euro per unità immobiliare (anche nel caso di parti comuni di condominio) e per l’acquisto di “case antisismiche, a condizione che l’edificio si trovi in zona sismica 1, 2 o 3.
Come previsto dal decreto Agosto, per gli edifici danneggiati dai terremoti del 2009, 2016 e del 2017 nelle aree del Centro Italia, i tetti di spesa di Super ecobonus e Super sismabonus per la riqualificazione energetica e sismica sono aumentati del 50%: ad esempio, per il sismabonus la cifra massima agevolata passa da 96.000 a 144.000 euro, se si fruisce del Superbonus in alternativa al contributo per la ricostruzione.
In tutte le altre aree terremotate, il Superbonus al 110% è valido sugli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico per la parte eccedente il contributo riconosciuto per la ricostruzione.
Leggi anche:
Con il Superbonus anche il Sismabonus sale al 110%
Superbonus al 110%: un’imponente rivoluzione
Con i Green bonus spendi meno e vivi meglio. Proteggendo l’ambiente
Superbonus 110%: come funziona il meccanismo fiscale per i lavori edilizi
Commenti (2)
raffaele ferraro
25 ottobre 2020 alle ore 03:14potevano inserire tra i beneficiati dal superbonus tutti quelli che avendone i requisiti avevano realizzato impianti con pannelli solari, cappotti termici,i nfissi adeguati ,ecc.ecc.depositando appena poche settimane prima dell'entrata in vigore della legge il documento di fine lavori. restiamo delusi verso chi non ha pensato almeno a quelli che hanno realizzato tutto quanto richiesto entro il 2020 .non siamo meritevoli anche noi?
Fabio Moretto
8 dicembre 2020 alle ore 16:29Buon giorno, chiedevo solo a titolo informativo, visto che avevo intenzione di riqualificare la casa in cui vivo ed è composta da due appartamenti. Se uno accede al superbonus ho visto che il tetto massimo è di 40000€ per appartamento, e il super sismabonus è di 96000€ se si trova in zona 1,2 o 3 la mia domanda è si sommano i due superbonus o si tiene conto del sismabonus o solo dell' superecobonus, il mio dubbio e che non trovo risposte valide o corrette.
Cordiali saluti