SPECIALE CETA: I siluri della cooperazione normativa (parte 2)

 

Pubblichiamo, a puntate, un approfondimento speciale dedicato al CETA, a cura del gruppo MoVimento 5 Stelle – EFDD in Parlamento Europeo

Il CETA, attraverso l’articolo 21, istituisce una cooperazione normativa fra Canada ed UE per prevenire ed eliminare le “barriere non necessarie” agli scambi bilaterali. Questa cooperazione modifica il processo decisionale dell’UE e contiene due potenti siluri diretti contro i criteri che finora hanno ispirato le norme UE, e conseguentemente quelle degli Stati membri.

Il primo siluro riguarda i prodotti agricoli biotecnologici, cioè gli OGM, il cui processo di approvazione non sarà più fondato sul principio di precauzione incardinato nei trattati europei ma “sulla scienza“: quella stessa “scienza” che in Canada considera gli OGM equivalenti ai loro omologhi convenzionali.

Il secondo siluro mira ad istituire un comune approccio legislativo “neutrale dal punto di vista tecnologico“. Significa che i legislatori dovranno trattare tutte le tecnologie nello stesso modo, a prescindere dal loro impatto sociale ed ambientale. La prevenzione e l’eliminazione delle “barriere non necessarie” attraverso la cooperazione sono preliminari all’iter di approvazione delle leggi, sono affidate ad un organismo burocratico e non sono soggette ad alcun controllo democratico. Visto che viene menzionata “l’eliminazione” delle barriere, possono diventare oggetto di cooperazione normativa anche norme di vecchia data che contengono barriere sopravvissute al CETA.

Come avviene

Le “barriere non necessarie” che la cooperazione normativa fra Canada ed UE è incaricata di prevenire ed abbattere sono quelle che impediscono la commercializzazione di un prodotto UE in Canada o, simmetricamente, di un prodotto canadese nell’UE. Queste barriere sono legate alle norme di legge che dettano le caratteristiche dei prodotti e che sono state istituite per proteggere i cittadini, la salute, l’ambiente. Alla cooperazione normativa partecipano solo il Canada e l’UE: gli Stati membri non hanno né voce né ruolo, anche se saranno poi chiamati a recepire le norme UE nate da una concertazione col Canada.

La cooperazione normativa é volontaria (articolo 21.2.6 del CETA) ma UE e Canada ne riconoscono l’importanza (articolo 21.2.3) e devono essere pronti a produrre giustificazioni scritte se la rifiutano (articolo 21.2.6). Secondo un parere legale richiesto dalla Camera del lavoro di Vienna a tre giuristi guidati da Peter-Tobias Stoll dell’Università Georg August di Göttingen, il rifiuto alla cooperazione normativa può innescare il meccanismo di risoluzione delle controversie fra Stato e Stato contemplato dal CETA.

Il CETA contiene poche prescrizioni esplicite relative alla cooperazione normativa. Elenca piuttosto le modalità attraverso le quali essa può verificarsi: fra l’altro, su richiesta del partner commerciale, UE e Canada possono scambiarsi i testi delle norme in attesa di adozione e prendere in considerazione le reciproche proposte di correzione; inoltre possono inviare al partner commerciale – non c’è nemmeno bisogno di una sua richiesta – le bozze di proposte legislative relative a norme sanitarie e fitosanitarie. Le bozze sono riferite ai primissimi stadi della stesura: in questo caso, è contemplato che la cooperazione normativa avvenga già durante la redazione delle norme.

Chi se ne occupa. Il Regulatory Cooperation Forum

Il CETA istituisce (articolo 21.6) un Regulatory Cooperation Forum (Forum di Cooperazione Normativa) come sede principale in cui esplicare il processo di cooperazione. E’ co-presieduto da due alti funzionari, uno proveniente dalla Commissione Europea e l’altro dal Governo canadese, ed è formato da non meglio precisati rappresentanti di UE e Canada: il forum stesso é incaricato di darsi le regole per il suo funzionamento ed suo operato.

Il Forum non é sottoposto ad alcun controllo democratico ed è esposto invece alle influenze delle lobby, dal momento che i rappresentanti di Canada ed UE possono invitare alle riunioni, di comune accordo, “altre parti interessate” (articolo 21.6.3).

Oltre al Forum, il CETA istituisce una pletora di organismi bilaterali specializzati in particolari settori della cooperazione normativa. Al loro lavoro sovrintende il CETA Joint Committee, la commissione bilaterale incaricata di dare attuazione al trattato.

Primo siluro: l’approccio “scientifico” agli OGM

Attraverso il CETA, UE e Canada (articolo 25 del trattato, dedicato a dialoghi bilaterali e cooperazione) concordano di “facilitare la cooperazione” su temi di comune interesse, compresi biotecnologie ed accesso al mercato dei prodotti agricoli giotecnologici, ossia gli OGM (articolo 25.2).

Un processo di approvazione dei prodotti biotecnologici efficiente e “basato sulla scienza” figura fra gli obiettivi condivisi cui le parti danno risalto (articolo 25.2) insieme alla cooperazione normativa per minimizzare gli effetti negativi sul commercio delle pratiche normative.

Attraverso il CETA, dunque, l’UE si pone invece l’obiettivo di normare l’approvazione degli OGM non più secondo il principio di precauzione, come ha fatto finora, ma “in base alla scienza”. Proprio “in base alla scienza” il Canada ritiene che i “nuovi alimenti” (OGM compresi) siano sicuri come i loro omologhi convenzionali. Di conseguenza in Canada la presenza di OGM non viene indicata sulle etichette dei cibi e le procedure di approvazione sono molto più snelle e rapide di quelle europee.

Il dialogo fra UE e Canada istituito dal CETA su OGM e prodotti agricoli biotecnologici copre ogni tema ritenuto rilevante dalle due parti, compresi l’iter per l’approvazione degli OGM, le prospettive commerciali ed economiche delle future approvazioni, i provvedimenti legati alle biotecnologie che possono avere influenza sul commercio bilaterale, l’impatto sul commercio dell’approvazione non contemporanea di prodotti biotecnologici, ogni nuova normativa nel campo biotecnologico. Il CETA Joint Committee ha facoltà di ampliare ulteriormente le aree della cooperazione in materia di biotecnologie (articolo 25.1).

Secondo il Canadian Centre for Policies Alternatives, un istituto di ricerca che fa parte delle voci progressiste, la cooperazione normativa sugli OGM crea nuovi canali attraverso i quali l’agroindustria potrà esercitare pressioni per indebolire le norme UE sulla sicurezza alimentare.

A proposito di OGM, le aziende produttrici delle sementi possono considerare ingiusta e discriminatoria nei loro confronti la possibilità, ora offerta dall’UE agli Stati membri, di dire no alla coltivazione sul proprio territorio nazionale degli OGM autorizzati dall’UE, e possono quindi appellarsi alla clausola ICS contro i divieti nazionali.

Come sottolinea il canadese Policy Alternatives, un attacco al principio europeo di precauzione é ravvisabile anche nell’articolo 21.4.n, che elenca le modalità attraverso le quali la cooperazione normativa può esplicarsi: vi compaiono le attività preliminari comuni di ricerca, anche al fine di stabilire ove appropriato “una comune base scientifica“.

E’ un altro riferimento all’approccio normativo “basato sulla scienza” praticato in Canada e negli USA. Si tratta, in questo caso, di un richiamo generale al principio in base al quale chi si oppone all’autorizzazione a commercializzare un dato prodotto ha anche l’onere di provare che quel prodotto é dannoso. Nell’UE, dove l’approccio normativo é basato sul principio di precauzione, il produttore intenzionato ad ottenere l’autorizzazione a commercializzare un dato prodotto deve preliminarmente dimostrarne la sicurezza.

Secondo siluro: l’approccio “tecnologicamente neutro” all’industria

Uno degli scopi della cooperazione normativa fra UE e Canada, recita il CETA (articolo 21.3.d), è contribuire al miglioramento della competitività industriale ricercando un comune approccio normativo “neutrale dal punto di vista tecnologico“.

La neutralità tecnologica é un principio caro alle dottrine economiche liberiste: stabilisce che i legislatori non devono individuare tecnologie vincenti o perdenti e non devono agevolare o penalizzare i prodotti a causa della tecnologia su cui sono basati. Il principio fu utilizzato per la prima volta alla fine degli Anni 90 in ambito WTO (Organizzazione Mondiale per il Commercio) per l’accordo sulle telecomunicazioni, campo in cui continua ad essere principalmente utilizzato.

Estendere il principio a tutte le attività industriali – come fa il CETA – significa impegnare i legislatori a non privilegiare nessuna delle procedure con le quali le materie prime vengono trasformate in prodotti: ossia, una centrale a carbone per la produzione di energia elettrica deve essere trattata nello stesso modo di una centrale fotovoltaica e deve godere dei medesimi diritti ed incentivi.

Finora l’UE non ha applicato il principio della neutralità tecnologica, come dimostrano ad esempio le sue politiche per contenere le emissioni di gas serra. Ora l’UE devia da questa strada non per effetto di un processo decisionale democratico, ma attraverso la firma di un trattato internazionale.

La neutralità tecnologica scelta dal CETA per l’approccio normativo a tutte le attività industriali ricade anche su settori come salute, ambiente, protezione dei consumatori, nei quali l’UE ha finora praticato un approccio legislativo basato sul principio di precauzione.

La metodologia degli standard

Una sezione del CETA riguarda specificamente norme tecniche, metodologia degli standard, valutazioni di conformità dei prodotti (articolo 4.3 e seguenti; Protocollo sull’accettazione reciproca delle valutazioni di conformità con gli annessi Allegato 1 e Allegato 2). In sostanza, il trattato stabilisce che, per determinati prodotti, Canada ed UE devono accettare le certificazioni di conformità rilasciate da un organismo di certificazione non pubblico ed accreditato dalla controparte.

Significa che un organismo di valutazione di conformità può valutare nell’UE, in base alle norme canadesi, i prodotti UE destinati ad essere esportati in Canada e viceversa.

Le merci coperte dal sistema di certificazione reciproca comprendono apparecchiature elettriche, apparecchiature elettroniche, apparecchi radio, giocattoli, macchinari, apparecchi di misura. L’elenco, prescrive il trattato, verrà allungato dal Ceta Joint Committee.

(continua…)

Testo estratto dal wiki CETA di Dario Tamburrano e Tiziana Beghin.

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