Come ottenere il rimborso dei viaggi cancellati a causa del coronavirus

Un viaggio tanto atteso ma che, purtroppo, dovrà essere rimandato. Cause di forza maggiore.

Del resto, in una situazione d’emergenza come quella attuale è necessario qualche sacrificio per il bene di tutti. Le misure restrittive per il contenimento dell’epidemia da coronavirus, infatti, hanno causato la cancellazione di molti viaggi in aereo o in treno da parte delle varie compagnie, provocando disagi e anche incertezza sui soldi pagati per i biglietti. Vista la situazione però, c’è la possibilità di recuperare i soldi spesi. Vediamo come.

Sono diverse le situazioni in cui si può chiedere il rimborso per viaggi annullati.

Innanzitutto, se il viaggio previsto aveva come destinazione Paesi che poi hanno introdotto limitazioni e restrizioni per i viaggiatori italiani in seguito all’epidemia, ci si potrà rivolgere al tour operator o alla compagnia aerea per ottenere indietro i soldi spesi.

Ad esempio, Ryanair ha comunicato che offrirà l’opzione di rimborso completo verso Israele o verso la Giordania, oppure la possibilità di effettuare una nuova prenotazione sui voli per Israele dopo il 1° aprile 2020.

In secondo luogo, a chi avesse organizzato un viaggio con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio in Italia, le compagnie aeree dovranno concedere rimborsi o voucher. Lo dispone il decreto legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 2 marzo, il n. 9/2020, poi ampliato dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo, che ha esteso la sua efficacia all’intero territorio nazionale. La norma riguarda anche i pacchetti turistici. In alternativa al rimborso è prevista (a scelta dell’operatore da cui si è acquistato il biglietto) l’emissione di un voucher di valore pari a quello del biglietto annullato, da utilizzare entro un anno.

Per i viaggi in treno annullati in tutta Italia, invece, Trenitalia e Italo rimborseranno integralmente il costo sostenuto. Le compagnie ferroviarie rimborseranno il prezzo dell’intero biglietto concedendo dei buoni per nuove partenze, anche se è il passeggero a rinunciare al viaggio, decidendo magari di rimandare le vacanze per il timore del contagio. 

È lo stesso Codice civile (art. 1463) a prevedere la possibilità di rinunciare al viaggio per “sopravvenuta impossibilità”: in tal caso, l’opzione del voucher consente di non penalizzare troppo gli operatori che sono già in sofferenza per l’emergenza coronavirus. Tutte le informazioni sulle modalità di richiesta sono disponibili sui siti di Trenitalia e Italo.

Il Decreto stabilisce poi che c’è sopravvenuta impossibilità anche per chi aveva previsto di partecipare a concorsi o eventi poi annullati, come nei casi di concerti o partite di calcio. In tal caso, basterà allegare alla domanda di rimborso il biglietto o un altro documento che provi la partecipazione all’evento.

Anche gli albergatori sono tenuti a rimborsare i soldi delle caparre o a spostare le prenotazioni. E si può chiedere il rimborso delle cifre versate per soggiorni finalizzati appunto alla fruizione di eventi sportivi, culturali o di altra natura già annullati.

Nel caso di gita o visita d’istruzione annullate, valgono gli stessi criteri. I viaggi d’istruzione infatti sono sospesi già dal 23 febbraio e anche qui i rimborsi devono essere integrali. Può essere emesso un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione. 

Per chi ha prenotato una vacanza online tramite un portale turistico infine, le piattaforme web si stanno adeguando in questi giorni alle indicazioni fornite dalle istituzioni. Uno dei portali più usati, Booking.com, ad esempio, garantisce la cancellazione gratuita dei soggiorni già prenotati.