Il maggior coinvolgimento degli azionisti nel governo delle società rappresenta uno dei fattori più rilevanti che possono contribuire a migliorare i risultati delle stesse, non solo quelli finanziari, ma anche quelli ambientali, sociali e di governo in generale. Difatti, coinvolgere tutti i portatori di interesse nel governo societario è una condizione importante per garantire che le società quotate in borsa adottino una visione più a lungo termine. Il disegno di legge, che ho presentato in Senato, intende infatti favorire il coinvolgimento dei soci nelle attività delle aziende quotate in borsa, rendendo obbligatorio anche l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più forme di partecipazione alle assemblee, e specificamente: l’intervento da una località diversa da quella in cui fisicamente si svolge l’assemblea, mediante sistemi di comunicazione in tempo reale; l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa. L’articolo 8 della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, prevedeva già la modalità elettronica come forma di partecipazione dell’azionista all’assemblea stabilendo che: “Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici”, disciplina contenuta nel «Regolamento emittenti», adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato e modificato con successive delibere. Tale Regolamento lascia però ampio spazio all’autonomia delle società quotate. Il legislatore italiano ha costruito un sistema in cui il presupposto di base è rappresentato dall’autonomia statutaria. Infatti, per l’esercizio del voto con modalità elettroniche, si rende necessario che lo statuto preveda espressamente questa possibilità, che però rappresenta solo una facoltà e non un obbligo. In sostanza il meccanismo del voto elettronico ha avuto ad oggi un’applicazione marginale nel nostro Paese. La novità normativa, che intendo introdurre, renderà obbligatorio, per le società per azioni quotate, di prevedere nello statuto l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una più ampia partecipazione all’assemblea. Questo disegno di legge rientra nelle politiche dell’innovazione dell’Italia, che vede l’utilizzo del digitale come leva di trasformazione economica e sociale anche al fine di centrare gli obiettivi prefissati con l’Agenda Digitale. Quest’ultima rappresenta un’occasione di cambiamento per perseguire gli obiettivi della crescita, dell’occupazione, della qualità della vita, della rigenerazione democratica nel paese. In sostanza, l’innovazione digitale, incentrata sui cittadini e le imprese, rappresenterà un importante investimento pubblico che favorirà la riforma strutturale del Paese.

Il valore democratico del voto elettronico obbligatorio nelle società quotate
23 dicembre 2020 alle ore 11:38•di Vincenzo Presutto
In questa rubrica vogliamo proporvi approfondimenti e spunti di riflessione sui temi più attuali inerenti la cittadinanza digitale, da sempre obiettivo di ricerca, studio e approfondimento della Rousseau Open Academy.
Il maggior coinvolgimento degli azionisti nel governo delle società rappresenta uno dei fattori più rilevanti che possono contribuire a migliorare i risultati delle stesse, non solo quelli finanziari, ma anche quelli ambientali, sociali e di governo in generale. Difatti, coinvolgere tutti i portatori di interesse nel governo societario è una condizione importante per garantire che le società quotate in borsa adottino una visione più a lungo termine. Il disegno di legge, che ho presentato in Senato, intende infatti favorire il coinvolgimento dei soci nelle attività delle aziende quotate in borsa, rendendo obbligatorio anche l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più forme di partecipazione alle assemblee, e specificamente: l’intervento da una località diversa da quella in cui fisicamente si svolge l’assemblea, mediante sistemi di comunicazione in tempo reale; l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa. L’articolo 8 della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, prevedeva già la modalità elettronica come forma di partecipazione dell’azionista all’assemblea stabilendo che: “Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici”, disciplina contenuta nel «Regolamento emittenti», adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato e modificato con successive delibere. Tale Regolamento lascia però ampio spazio all’autonomia delle società quotate. Il legislatore italiano ha costruito un sistema in cui il presupposto di base è rappresentato dall’autonomia statutaria. Infatti, per l’esercizio del voto con modalità elettroniche, si rende necessario che lo statuto preveda espressamente questa possibilità, che però rappresenta solo una facoltà e non un obbligo. In sostanza il meccanismo del voto elettronico ha avuto ad oggi un’applicazione marginale nel nostro Paese. La novità normativa, che intendo introdurre, renderà obbligatorio, per le società per azioni quotate, di prevedere nello statuto l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una più ampia partecipazione all’assemblea. Questo disegno di legge rientra nelle politiche dell’innovazione dell’Italia, che vede l’utilizzo del digitale come leva di trasformazione economica e sociale anche al fine di centrare gli obiettivi prefissati con l’Agenda Digitale. Quest’ultima rappresenta un’occasione di cambiamento per perseguire gli obiettivi della crescita, dell’occupazione, della qualità della vita, della rigenerazione democratica nel paese. In sostanza, l’innovazione digitale, incentrata sui cittadini e le imprese, rappresenterà un importante investimento pubblico che favorirà la riforma strutturale del Paese.
Il maggior coinvolgimento degli azionisti nel governo delle società rappresenta uno dei fattori più rilevanti che possono contribuire a migliorare i risultati delle stesse, non solo quelli finanziari, ma anche quelli ambientali, sociali e di governo in generale. Difatti, coinvolgere tutti i portatori di interesse nel governo societario è una condizione importante per garantire che le società quotate in borsa adottino una visione più a lungo termine. Il disegno di legge, che ho presentato in Senato, intende infatti favorire il coinvolgimento dei soci nelle attività delle aziende quotate in borsa, rendendo obbligatorio anche l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una o più forme di partecipazione alle assemblee, e specificamente: l’intervento da una località diversa da quella in cui fisicamente si svolge l’assemblea, mediante sistemi di comunicazione in tempo reale; l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa. L’articolo 8 della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, prevedeva già la modalità elettronica come forma di partecipazione dell’azionista all’assemblea stabilendo che: “Gli Stati membri consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici”, disciplina contenuta nel «Regolamento emittenti», adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e aggiornato e modificato con successive delibere. Tale Regolamento lascia però ampio spazio all’autonomia delle società quotate. Il legislatore italiano ha costruito un sistema in cui il presupposto di base è rappresentato dall’autonomia statutaria. Infatti, per l’esercizio del voto con modalità elettroniche, si rende necessario che lo statuto preveda espressamente questa possibilità, che però rappresenta solo una facoltà e non un obbligo. In sostanza il meccanismo del voto elettronico ha avuto ad oggi un’applicazione marginale nel nostro Paese. La novità normativa, che intendo introdurre, renderà obbligatorio, per le società per azioni quotate, di prevedere nello statuto l’utilizzo di mezzi elettronici al fine di consentire una più ampia partecipazione all’assemblea. Questo disegno di legge rientra nelle politiche dell’innovazione dell’Italia, che vede l’utilizzo del digitale come leva di trasformazione economica e sociale anche al fine di centrare gli obiettivi prefissati con l’Agenda Digitale. Quest’ultima rappresenta un’occasione di cambiamento per perseguire gli obiettivi della crescita, dell’occupazione, della qualità della vita, della rigenerazione democratica nel paese. In sostanza, l’innovazione digitale, incentrata sui cittadini e le imprese, rappresenterà un importante investimento pubblico che favorirà la riforma strutturale del Paese.
Commenti (7)
massimo consoli
23 dicembre 2020 alle ore 21:43https://m.youtube.com/watch?v=EhgucwDyQXA
massimo consoli
23 dicembre 2020 alle ore 22:16Se esiste veramente una democrazia,
un partito come IV fatta da Renzi non dovrebbe esistere....
Politici che cambiano il partito per creare confusione,in altri paesi sarebbe una rivoluzione ....
Non hanno chiesto il consenso del popolo.... significa di fare politica contro l’opinione dei cittadini...
massimo consoli
24 dicembre 2020 alle ore 08:09https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/23/reddito-di-cittadinanza-a-boss-condannati-per-mafia-e-ai-loro-familiari-25-denunce-a-messina-sequestrati-330mila-euro/6046939/
Come possiamo controllare meglio questa situazione...?
Santo Mazzotti
28 dicembre 2020 alle ore 20:27Mi scusi, sig. Massimo Consoli, provo a pubblicare il mio commento al post, come riposta al Suo commento, perchè nom riesco a farlo direttamente:
Stimato portavoce, dott. Vincenzo Presutto, mi sembra che la ragione sostanziale di questo disegno di legge da Lei presentato in Senato sia ottima e che debba essere decisamente supportata da ogni iscritto al MoVimento 5 Stelle.
Mi sembrerebbe ancora meglio estendere urgentemente la norma anche alle assemblee dei soci della banche di credito cooperativo. Queste banche cooperative sono state oggetto di numerose ed importanti fusioni, sia per libera scelta, sia, soprattutto, in questi ultimi anni, per la costrizione generata da una recente norma nazionale (che mi appare iniqua, stolta e prepotente); ma questo genera anche una riduzione del grado di partecipazioni dei soci alle decisioni, che vengono a trovarsi lontani, sia fisicamente che socialmente, dal “luogo” delle decisioni.
Le banche cooperative - casse rurali erano invece in origine prettamente a carattere locale, con i soci che potevano controllare e partecipare direttamente e diffusamente alle decisioni.
Credo quindi che l’estensione di questa norma da Lei indicata possa concorrere sensibilmente ad aumentare la possibilità “di consentire una più ampia partecipazione all’assemblea” dei soci.
Santo Mazzotti
28 dicembre 2020 alle ore 20:32Mi scusi, sig. Massimo Consoli, provo a pubblicare il mio commento al post, come riposta al Suo commento, perchè nom riesco a farlo direttamente:
Stimato portavoce, dott. Vincenzo Presutto, mi sembra che la ragione sostanziale di questo disegno di legge da Lei presentato in Senato sia ottima e che debba essere decisamente supportata da ogni iscritto al MoVimento 5 Stelle.
Mi sembrerebbe ancora meglio estendere urgentemente la norma anche alle assemblee dei soci della banche di credito cooperativo. Queste banche cooperative sono state oggetto di numerose ed importanti fusioni, sia per libera scelta, sia, soprattutto, in questi ultimi anni, per la costrizione generata da una recente norma nazionale (che mi appare iniqua, stolta e prepotente); ma questo genera anche una riduzione del grado di partecipazioni dei soci alle decisioni, che vengono a trovarsi lontani, sia fisicamente che socialmente, dal “luogo” delle decisioni.
Le banche cooperative - casse rurali erano invece in origine prettamente a carattere locale, con i soci che potevano controllare e partecipare direttamente e diffusamente alle decisioni.
Credo quindi che l’estensione di questa norma da Lei indicata possa concorrere sensibilmente ad aumentare la possibilità “di consentire una più ampia partecipazione all’assemblea” dei soci delle banche cooperative.
Santo Mazzotti
28 dicembre 2020 alle ore 20:37Chiedo scusa , in particolare a Massimo Consoli; per il "casino", che ho fatto. In particolare la prima frase del commento che ho pubblicato andrebbe cancellata.
Prêt Express
8 ottobre 2021 alle ore 07:20Ciao, siamo una società finanziaria che offre prestiti internazionali. Avendo un capitale che verrà utilizzato per concedere prestiti tra privati a breve e lungo termine che vanno da 5.000 € a 50.000.000 di euro a tutte le persone serie in reale bisogno, il tasso di interesse è del 2% anno gratuito. prestito, prestito di investimento, prestito auto, prestito personale Siamo disponibili a soddisfare i nostri clienti in un periodo massimo di 03 giorni dopo il ricevimento del modulo di domanda. PS: messaggi molto seri
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