Le penali per la rinuncia alla TAV non esistono

La lettera di Livio Pepino, magistrato, pubblicata ieri sul Fatto Quotidiano

Caro direttore, la mia lettera sulle fake news relative alle penali dovute in caso di rinuncia al Tav Torino-Lione, ha evidentemente toccato un nervo scoperto. Non solo è stata ignorata dai direttori di Stampa e Repubblica ai quali era diretta, ma mi ha meritato un rimbrotto via twitter da parte di un noto giornalista del Corriere della sera (che, colpevolmente, non avevo citato tra i diffusori di bufale). Il rimprovero che mi muove Marco Imarisio è di “aver letto tutte le carte, tranne l’accordo Italia-Francia e i 24 appalti firmati finora, tutti con penali“.

Effettivamente non ho letto i 24 contratti di appalto relativi al tunnel di base tra Italia e Francia (con o senza penali) perché, come confermato da tutti i protagonisti, non esistono: sono solo previsti e, per ora, congelati. Se poi Imarisio si riferisce agli appalti già conclusi o in corso per studi, progetti o lavori propedeutici al tunnel di base scopre l’acqua calda. Solo non c’entrano nulla con le asserite penali per la rinuncia all’opera di cui stiamo parlando.

Ma veniamo a quello che il giornalista del Corriere chiama l’accordo Italia-Francia, forse ignorando che di accordi ce ne sono almeno cinque. Una foto allegata al suo cinguettio sembra peraltro chiarire che il riferimento è al Grant Agreement del 25 novembre 2015, sottoscritto da Italia, Francia e Unione europea. Qui l’infortunio si fa clamoroso. L’accordo citato, infatti, dice esattamente il contrario di quanto sostiene Imarisio.

Il testo è di una chiarezza rara nella normativa pattizia internazionale. Nell’allegato II, articoli 14,15 e 16 (da pagina 38 in poi), esso prende in esame le possibili vicende dell’infrastruttura per cui è previsto un finanziamento dell’Unione, considerando le varie possibili evenienze (forza maggiore, sospensione o completamento dei lavori e via elencando), e conclude in modo perentorio (articolo 16.4.3, pagina 45) che “neither part shall be entitled to claim compensation on account of a termination by other party” (ovvero, “nessuna delle parti ha diritto di chiedere un risarcimento in seguito alla risoluzione ad opera di un’altra parte“).

Imarisio lo ignora e passa al successivo articolo 17.1, che si trova nella riga successiva della stessa pagina 45, dedicato alle “sanzioni amministrative e pecuniarie“, in cui si legge: “il beneficiario che abbia commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi, abbia reso false attestazioni nel fornire le informazioni richieste o non abbia fornito tali informazioni al momento della presentazione della domanda o durante l’esecuzione della sovvenzione, o sia stato riscontrato in grave violazione degli obblighi derivanti dall’accordo può essere assoggettato: a) a sanzioni amministrative consistenti nell’esclusione da tutti i contratti e le sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui l’infrazione è accertata in contraddittorio e/o b) a sanzioni pecuniarie dal 2 al 10% del contributo CEF che ha diritto a ricevere (…)“.

Chi tiene comportamenti scorretti, irregolari o fraudolenti per procurarsi dei vantaggi economici è soggetto a sanzioni amministrative e pecuniarie (oltre – aggiungo io – a quelle penali). Ci mancherebbe che così non fosse! Ma cosa c’entra con l’eventuale rinuncia all’opera dell’Italia, della Francia o di altri eventuali partner? Con buona pace di Imarisio il testo dell’accordo e il suo senso sono chiarissimi e ovvi: le scelte politiche non sono soggette a sanzioni (ma solo alle conseguenze stabilite da accordi politici tra gli Stati e le realtà sovranazionali interessate) mentre lo sono le scorrettezze, le irregolarità, le frodi, consumate o tentate.

Grazie per l’ospitalità e prometto di fermarmi qui.