La lettera di Livio Pepino, magistrato, pubblicata ieri sul Fatto Quotidiano Caro direttore, la mia lettera sulle fake news relative alle penali dovute in caso di rinuncia al Tav Torino-Lione, ha evidentemente toccato un nervo scoperto. Non solo è stata ignorata dai direttori di Stampa e Repubblica ai quali era diretta, ma mi ha meritato un rimbrotto via twitter da parte di un noto giornalista del Corriere della sera (che, colpevolmente, non avevo citato tra i diffusori di bufale). Il rimprovero che mi muove Marco Imarisio è di “aver letto tutte le carte, tranne l’accordo Italia-Francia e i 24 appalti firmati finora, tutti con penali“. Effettivamente non ho letto i 24 contratti di appalto relativi al tunnel di base tra Italia e Francia (con o senza penali) perché, come confermato da tutti i protagonisti, non esistono: sono solo previsti e, per ora, congelati. Se poi Imarisio si riferisce agli appalti già conclusi o in corso per studi, progetti o lavori propedeutici al tunnel di base scopre l’acqua calda. Solo non c’entrano nulla con le asserite penali per la rinuncia all’opera di cui stiamo parlando. Ma veniamo a quello che il giornalista del Corriere chiama l’accordo Italia-Francia, forse ignorando che di accordi ce ne sono almeno cinque. Una foto allegata al suo cinguettio sembra peraltro chiarire che il riferimento è al Grant Agreement del 25 novembre 2015, sottoscritto da Italia, Francia e Unione europea. Qui l’infortunio si fa clamoroso. L’accordo citato, infatti, dice esattamente il contrario di quanto sostiene Imarisio. Il testo è di una chiarezza rara nella normativa pattizia internazionale. Nell’allegato II, articoli 14,15 e 16 (da pagina 38 in poi), esso prende in esame le possibili vicende dell’infrastruttura per cui è previsto un finanziamento dell’Unione, considerando le varie possibili evenienze (forza maggiore, sospensione o completamento dei lavori e via elencando), e conclude in modo perentorio (articolo 16.4.3, pagina 45) che “neither part shall be entitled to claim compensation on account of a termination by other party” (ovvero, “nessuna delle parti ha diritto di chiedere un risarcimento in seguito alla risoluzione ad opera di un’altra parte“). Imarisio lo ignora e passa al successivo articolo 17.1, che si trova nella riga successiva della stessa pagina 45, dedicato alle “sanzioni amministrative e pecuniarie“, in cui si legge: “il beneficiario che abbia commesso errori sostanziali, irregolarità o frodi, abbia reso false attestazioni nel fornire le informazioni richieste o non abbia fornito tali informazioni al momento della presentazione della domanda o durante l’esecuzione della sovvenzione, o sia stato riscontrato in grave violazione degli obblighi derivanti dall’accordo può essere assoggettato: a) a sanzioni amministrative consistenti nell’esclusione da tutti i contratti e le sovvenzioni finanziate dal bilancio dell’Unione per un massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui l’infrazione è accertata in contraddittorio e/o b) a sanzioni pecuniarie dal 2 al 10% del contributo CEF che ha diritto a ricevere (
)“. Chi tiene comportamenti scorretti, irregolari o fraudolenti per procurarsi dei vantaggi economici è soggetto a sanzioni amministrative e pecuniarie (oltre aggiungo io a quelle penali). Ci mancherebbe che così non fosse! Ma cosa c’entra con l’eventuale rinuncia all’opera dell’Italia, della Francia o di altri eventuali partner? Con buona pace di Imarisio il testo dell’accordo e il suo senso sono chiarissimi e ovvi: le scelte politiche non sono soggette a sanzioni (ma solo alle conseguenze stabilite da accordi politici tra gli Stati e le realtà sovranazionali interessate) mentre lo sono le scorrettezze, le irregolarità, le frodi, consumate o tentate. Grazie per l’ospitalità e prometto di fermarmi qui.
