Scuola e l’incubo dei contratti a tempo determinato. L’UE apre un’indagine sull’Italia

di Rosa D’Amato, EFDD – M5S Europa

Bruxelles sta valutando se la legge italiana protegga adeguatamente i lavoratori del settore dell’istruzione pubblica dall’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato. Siamo venuti a conoscenza di questa “indagine” grazie a una nostra interrogazione dove chiedevamo alla Commissione europea una serie di cose. In particolare, è emerso che il decreto del Ministero dell’Istruzione italiano (235 del 2014 relativo all’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo) è discriminatorio. Perché non consente nuovi inserimenti in graduatoria.

Secondo la Commissione europea, il decreto potrebbe violare la clausola 5 dell’accordo quadro CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea ) e CEEP (Centro europeo dell’impresa a partecipazione pubblica) sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE. Ossia l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Se questi sospetti fossero confermati, l’Italia dovrà riconoscere quei diritti di migliaia di docenti che finora i vari governi di centrodestra e centrosinistra hanno palesemente negato nonostante le nostre denunce e quelle del mondo della scuola. Per migliaia di insegnanti e di lavoratori del settore della scuola questo sarebbe la fine dell’incubo della precarietà e il migliore modo per festeggiare il Primo Maggio.

Qui di seguito la risposta della Commissione europea:
La clausola 4 dell’accordo quadro CES (Confederazione europea dei sindacati), UNICE (Unione delle confederazioni delle industrie della Comunità europea ) e CEEP (Centro europeo dell’impresa a partecipazione pubblica) sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE (“l’accordo quadro”), relativa al principio di non discriminazione, stabilisce che, per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.

Il decreto ministeriale 235/2014 disciplina l’utilizzazione delle graduatorie degli aspiranti insegnanti nel settore dell’istruzione scolastica pubblica in Italia. Non vi sono elementi per supporre che tale regolamento comporti una differenziazione tra le condizioni di lavoro del personale docente a tempo determinato e quelle del personale docente a tempo indeterminato. La clausola 4 non sembra dunque applicabile. Più in generale, la Commissione è al corrente della situazione dei lavoratori a tempo determinato nel settore dell’istruzione pubblica in Italia e sta attualmente valutando se la legge italiana protegga adeguatamente i lavoratori dall’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, in conformità della clausola 5 dell’accordo quadro.

Qui la nostra interrogazione:

Il decreto ministeriale 235/2014 http://www.istruzione.it/allegati/2014/dm235_14.pdf , nel disporre l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, non consente nuovi inserimenti in graduatoria, con particolare riguardo per chi è in possesso di un titolo di studio abilitante o di abilitazione conseguita a seguito di apposito corso-concorso.

La preclusa possibilità di iscrizione in graduatoria di nuovi aspiranti, in situazioni non dissimili da quelle che in precedenza consentivano detta ammissione, risulta contrastante con la Direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato, ispirata al fine di proteggere da discriminazioni i lavoratori interessati, in base a principi riconosciuti come norme di diritto sociale comunitario e tali da imporre ai giudici nazionali la disapplicazione delle norme contrastanti. I nuovi inserimenti in graduatoria, pertanto, avrebbero dovuto essere disposti “al fine di non perpetuare una situazione di precariato teoricamente senza limiti, in aperto contrasto con le finalità essenziali della direttiva europea”, a meno di non consentire “assunzioni a termine in successione […] ritenute dal legislatore comunitario una potenziale forma di abuso a danno dei lavoratori”.

La Commissione ritiene:
il decreto ministeriale 235/2014 in contrasto con la Direttiva 1999/70/CE, in particolare con il principio di non discriminazione (clausola 4)?