Cancelleri candidato presidente legittimo

Guido Corso è Professore di diritto amministrativo all’Università di Roma Tre e avvocato cassazionista del 1977. A lui abbiamo chiesto un commento sulla decisione del Tribunale di Palermo di sospendere le regionarie del MoVimento 5 Stelle in seguito al ricorso presentato da un attivista. Il Professore ha chiarito definitivamente la validità della candidatura di Giancarlo Cancelleri alla Presidenza della Regione Sicilia, confermando che in caso di sua elezione non ci sarebbe nessun impedimento al regolare svolgimento della funzione di Presidente della Regione Sicilia.

di Guido Corso

Il procedimento per l’elezione dell’Assemblea regionale comincia con la presentazione delle liste provinciali, corredate dai documenti indicati nelle istruzioni diramate dal servizio elettorale della Regione siciliana. I requisiti dei candidati sono quelli indicati nelle istruzioni, a partire dalla iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi comune della regione.
Le modalità con cui si è pervenuti alla formazione delle liste (accordi, primarie, etc) sono
assolutamente irrilevanti sulla regolarità del procedimento elettorale e ininfluenti sull’esito di questo, che è determinato in base al computo di voti. Che il Movimento 5 Stelle abbia fatto precedere la formazione delle liste da una sorta di primarie (le c.d. regionarie) e che lo svolgimento di quest’ultime sia stato irregolare, secondo l’opinione del Tribunale di Palermo (decreto 19 settembre 2017, R.G. 13020-1/2017) non incide sulla regolarità della lista provinciale presentata né vizia la candidatura di Giovanni Carlo Cancelleri alla carica di Presidente della Regione. Si tratta di un a vicenda regolata dal diritto privato, relativa al funzionamento di un’associazione non riconosciuta (quale il Movimento 5 Stelle).
La sospensione dell’esecuzione della determina 4 luglio 2017 , con la quale sono stati individuati i “candidati più votati” per la Provincia di Palermo e la determina de 9 luglio 2017 con la quale è stato indicato il candidato alla Presidenza della Regione non impedirà la presentazione della lista e della candidatura di Cancelleri alla presidenza, anche se i nominativi sono frutto di un’operazione (le regionarie) la cui regolarità è stata contestata: con effetti, ripeto, limitati all’ambito privatistico, senza ricadute nella regolarità del procedimento elettorale.
Aggiungo che nessun altro partito ha fatto precedere la presentazione della lista dei propri candidati da primarie. Sarebbe pertanto illogico che venisse penalizzato un gruppo proprio per avere fatto ricorso a un meccanismo, in ipotesi più garantistico, come le primarie.