#ProgrammaGiustizia: La riforma della prescrizione

Ogni anno in Italia la prescrizione falcidia oltre 100.000 procedimenti penali (nel 2014 ben 130.000). Milioni e milioni di soldi pubblici dei cittadini spesi per personale, strutture, interpreti, cancellieri, ecc. buttati al vento dalla fine anticipata dei processi senza che i responsabili siano stati puniti. L’attuale legge poi aiuta delinquenti e corrotti che riescono quasi sempre a sfuggire alle pene (i detenuti per reati di corruzione sono, nel 2015, solo 299 a fronte di una popolazione carceraria di oltre 54.000 persone). Il MoVimento 5 Stelle, per ovviare a questa situazione che non garantisce in alcun modo la certezza della giustizia, propone due diverse alternative: o la sospensione della prescrizione dal momento dell’inizio del processo (ovvero con l’assunzione della qualità di imputato) oppure la sospensione della prescrizione dal momento della sentenza di primo grado (sia essa di condanna che di assoluzione).

di Daniele Piva, avvocato e professore

Il quesito di oggi riguarda il tema della prescrizione del reato. La prescrizione indica il decorso del tempo che, dopo un certo lasso, determina l’estinzione del reato, che quindi non si può più punire.

Immaginiamo che il reato si realizzi in un determinato giorno, per esempio una corruzione, nessuno ovviamente ne è a conoscenza, l’autorità giudiziaria ne viene a conoscenza molto tempo dopo, e nel frattempo il tempo è passato. Spesso quando inizia il processo, o poco dopo, (molto in secondo grado cioè con il giudizio in appello) il reato anche se è stato compiuto non si può più punire perché è estinto per prescrizione.

Come funziona il regime della prescrizione in Italia. Il termine di prescrizione coincide con il massimo della pena stabilita per un determinato reato. Quindi se la pena nel massimo è di 8 anni, in 8 anni il termine di prescrizione matura e quindi il reato risulta estinto. Però vi è un termine generale minimo per tutti i reati che è di 6 anni per i delitti e di 4 anni per le contravvenzioni che sono i reati meno gravi. Fermo restando che i delitti più gravi che l’ordinamento conosce, cioè quelli puniti con l’ergastolo, non si prescrivono.

Succede molto spesso che, sia per reperire le fonti di prova sia per i tempi del processo che sono piuttosto lunghi, il reato viene anche ipoteticamente accertato ma non si può più punire solo perché è passato questo tempo.

Vero è che la legge prevede delle ipotesi di sospensione ed interruzione di questo termine, ad esempio come ipotesi di sospensione, se viene rinviata una udienza di un processo per legittimo impedimento dell’imputato, o il suo difensore, la legge stabilisce che il termine durante il rinvio di prescrizione non decorre. Se ad esempio erano passati tre anni e il rinvio è di 6 mesi, dopo sei mesi la prescrizione riinizia a decorrere da tre anni e un giorno. Però solo se interviene una causa sospensiva, cioè questo allungamento.

D’altro canto esistono anche delle ipotesi di interruzione in cui il termine al sopraggiungere di una determinata causa si interrompe, cioè si azzera. Ad esempio la sentenza di condanna in primo grado o la richiesta di rinvio a giudizio quando il processo inizia, determina automaticamente l’azzeramento del termine di prescrizione.

Il problema però è che già la legge oggi prevede un termine massimo oltre il quale non si può andare. Quindi anche se intervengono più atti interruttivi e quindi la prescrizione ogni volta si azzera, questo termine non può mai superare un massimo, che per i soggetti incensurati normalmente e di un quarto rispetto a quello originario.

Quindi torniamo all’esempio degli 8 anni, se la pena è di 8 anni il reato si prescrive in 8 anni. Aggiungendo un quarto che è due anni, si arriva a 10 anni. A prescindere da quanti atti interruttivi si sono realizzati, il reato è prescritto.

Immaginiamo che il reato di corruzione venga commesso in un certo momento, immaginiamo tutte le indagini preliminari che devono essere fatte, che durano diversi anni, immaginiamoci poi l’inizio del processo, la richiesta di rinvio a giudizio che magari interviene dopo tre, quattro o cinque anni dal fatto. Dopo di chè ci sono tre gradi di giudizio.

Questo è il motivo per cui soprattutto se si arriva ad una sentenza irrevocabile di terzo grado, la maggior parte dei reati spesso rimangono prescritti, cioè non si fa in tempo a raccogliere prove che convincano un giudice, al di là di ogni ragionevole dubbio, a condannare.

E allora di qui l’esigenza richiesta fortemente anche dall’Unione Europea, di riformare il nostro regime di prescrizione. Il quesito si pone in quest’ottica, cioè non far decorrere il termine di prescrizione lasciando inalterato il quantum, cioè quanti anni, non farlo decorrere a partire da una certa data. E il quesito pone una alternativa, o quando il processo inizia quindi quando il pubblico ministero raccolte le fonti di prova esercita l’azione penale nei confronti del soggetto. Oppure alla fine del primo grado di giudizio, quindi diverso tempo dopo, quando il giudice pronuncia la sentenza di condanna. In entrambi i casi il termine, indipendentemente da quanto tempo è passato, si ferma, e il processo può fare il suo corso senza che il giudice si debba fermare perché nel frattempo è maturata la prescrizione. Il giudice può continuare il processo e se ritiene raggiunta la prova della colpevolezza può condannare.

PS: i nomi dei ministri che andranno a formare la squadra di governo del MoVimento 5 Stelle saranno proposti dal candidato premier. Tutte le indiscrezioni pubblicate dai giornali valgono quello che valgono: niente.