#ProgrammaGiustizia: Condanna a lavori di pubblica utilità

Spesso ci si lamenta della mancanza di certezza della pena, ovvero di una sanzione effettiva e dissuasiva per chi ha sbagliato, proporzionata alla gravità del fatto commesso. Il quesito su cui sarete chiamati ad esprimervi vi interrogherà sul possibile potenziamento ed allargamento della misura dei lavori di pubblica utilità in modo che il reo possa risarcire la collettività in modo concreto e senza gravare sullo Stato.

di Pierfrancesco Bruno, avvocato e professore

Oggi ci occupiamo di una problematica che riguarda un istituto recentemente introdotto nel sistema penale, che è quello dei lavori di pubblica utilità, e cercheremo di capire perché la sua applicazione è effettivamente molto limitata se non nulla.
Questo necessita di una brevissima premessa su quello che è il sistema o il meccanismo attraverso il quale vengono comminate le sanzioni nel sistema penale. Rispetto a un certo numero di sanzioni relative a pene detentive cosiddette brevi, il codice penale e le norme che lo hanno nel tempo implementato, prevedono tutta una serie di istituti che sostanzialmente determinano la non applicazione, o meglio, la certezza della disapplicazione della pena con riferimento appunto a quelle più lievi.

Il concetto di lieve peraltro va in qualche modo specificato perché oggi ci troviamo in una situazione in cui applicando l’istituto della sospensione condizionale e pene detentive brevi, pari a 2 anni 2 anni e mezzo o addirittura a 3 anni nel caso del processo minorile, di fatto consentono in termini generali l’applicazione di questo istituto che appunto è un istituto di clemenza che invece nel disegno del legislatore avrebbe dovuto essere modulato in maniera leggermente diversa.
Vediamo di spiegare perché. Nell’articolo 165 del codice penale è stato introdotto un sistema che è quello appunto della sottoposizione ai lavori di pubblica utilità che costituisce condizione per l’applicazione della sospensione condizionale in determinate circostanze.

Cosa avviene sostanzialmente, che in alcuni casi il beneficio della sospensione condizionale può essere applicato solo nelle ipotesi in cui il condannato si assoggetti a questo meccanismo.

Perché in tanti anni di applicazione giudiziaria questo istituto non ha trovato un suo spazio tanto da risultare ormai quasi del tutto dimenticato?
Probabilmente per una duplice serie di ragioni. Un po’ perché l’intero sistema prevede delle alternative attraverso le quali la sottoposizione al lavoro socialmente utile di fatto non è conveniente, perché in pratica la sanzione non viene applicata, o non verrà applicata in fase esecutiva. Quindi entrano in gioco sia il meccanismo della sospensione condizionale, sia quello recentemente introdotto della particolare tenuità del fatto, che addirittura permette non tanto di disapplicare una sanzione, ma di non condannare l’imputato quando l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma risulta particolarmente lieve. E stiamo parlando di reati astrattamente punibili con pene che arrivano fino a 5 anni.

Da un altro punto di vista, il motivo che ha disincentivato l’applicazione dell’istituto dei cosiddetti lavori sostitutivi, è rappresentato dal fatto che manca una struttura organizzativa che permetta in qualche modo di controllarne il meccanismo applicativo.

I lavori di pubblica utilità sono stati introdotti abbastanza di recente nel nostro sistema
, però hanno trovato un’applicazione trovato un’applicazione trovato un’applicazione piuttosto modesta. Vediamo di capire perché. Anzitutto di che cosa si tratta. Si Si tratta di assoggettarsi volontariamente, perché non possono essere imposti ma devono essere scelti da colui che vi si sottopone. Si tratta di prestazioni che sono svolte in favore della collettività. Non sono fattispecie tipizzate, vanno di volta in volta eventualmente stabilite e possono consistere, come ad esempio avviene all’estero, nello svolgimento attività di servizio, di supporto a determinati servizi pubblici a determinati servizi pubblici e quant’altro possa essere utile a determinare una resipiscenza del condannato.

Il quesito che si pone in questa sede, tenuto conto della esigua applicazione dell’istituto stesso, (spesso determinata dalla mancanza di un apparato amministrativo ed organizzativo, che consente in qualche modo di rendere i lavori socialmente utili praticabili, e soprattutto di controllarne l’effettiva l’esecuzione) è se è opportuno regolamentare meglio l’Istituto attraverso l’individuazione, anche, di meccanismi amministrativi eventualmente a livello locale, per poter gestire l’applicazione di questa modalità alternativa di scontare la stazione. E se, data questa condizione, se val la pena di estenderne l’applicazione ad un campo più ampio di quello sostanzialmente ristretto che oggi è praticabile.