#ProgrammaGiustizia – Le intercettazioni come mezzo di ricerca della prova

Le intercettazioni, che tutti i Governi di destra e di sinistra hanno combattuto sino ad oggi, sono un fondamentale strumento d’indagine e di ricerca della prova, soprattutto per reati difficili da scoprire come quelli di corruzione. Il loro utilizzo è disposto mediante precise garanzie costituzionali. Il quesito che vi sottoporremo riguarda sia la possibilità di regolare ed ampliare l’utilizzo delle videoriprese come strumento investigativo sia la possibilità di ampliare l’utilizzo delle intercettazioni estendendole anche ad altri reati, ed in particolare a quelli commessi contro la Pubblica Amministrazione e, dunque, ai danni della collettività.

di Pierfrancesco Bruno, avvocato e professore

Le intercettazioni sono un mezzo attraverso il quale la magistratura e gli organi inquirenti esercitano un’attività particolarmente penetrante di contrasto alla criminalità, ed in particolare a forme di criminalità organizzata, per i reati contro la pubblica amministrazione e ovviamente il traffico di stupefacenti. Spesso si parla di intercettazioni con riferimento a forme similari di captazione, ad esempio le semplici registrazioni, che in realtà non costituiscono intercettazioni.

La caratteristica tipica di questo strumento è che siano compiute da un soggetto estraneo al dialogo. Che vengano eseguite su dialoghi che abbiano carattere riservato, vale a dire coperti da una forma di riservatezza che può dipendere dalla tipologia del mezzo utilizzato. Ad esempio l’uso del telefono oppure l’uso dei canali telematici ordinari, e che si giovi di strumenti tecnologici, nel senso che una intercettazione richiede necessariamente un apporto tecnologico, vuoi per gli strumenti attraverso i quali viene esercitata la captazione, vuoi per i mezzi attraverso i quali si documenta, che sono normalmente gli strumenti di registrazione che un tempo erano i classici nastri magnetici è che oggi, appunto, si sono evoluti in cheap ed altri supporti.

Sul piano pratico l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni e oggi limitata ad una serie di reati tipicamente indicati dal codice. Ossia, non tutte le fattispecie di reato sono in questo momento indagabili attraverso lo strumento delle intercettazioni, ma il legislatore nell’articolo 266 del Codice di Procedura Penale ha stabilito un numero piuttosto ristretto di reati che potremmo genericamente indicare come quelli puniti con pene superiori a 5 anni, o attraverso una indicazione di fattispecie tipiche che confinano le intercettazioni all’interno di un contesto investigativo destinato a incidere su fatti particolarmente gravi.

Per quanto attiene alla tematica generale delle intercettazioni, molto spesso la problematica che si è posta è stata non tanto quella dell’utilizzo o dell’impiego dello strumento, quanto piuttosto il tema della diffusione successiva del contenuto dei dialoghi. Ma va chiarito che questo aspetto in realtà attiene ad un profilo eventuale, diverso rispetto a quello concernente l’impiego delle intercettazioni come mezzo investigativo.

Il rischio che successivamente i dialoghi contenuti nei nastri, o nei supporti informatici delle intercettazioni, vengano divulgati, è un rischio che va trattato ovviamente su un campo diverso. Attiene al profilo della tutela della riservatezza dei cittadini da quanto risultato dalle intercettazioni, e non all’impiego da parte della compagine inquirente dello strumento come mezzo di investigazione.

Le intercettazioni intervengono su un bene costituzionalmente protetto che è il diritto alla libertà e alla riservatezza delle comunicazioni, ed il loro meccanismo di esecuzione passa attraverso una serie di filtri, nel senso che è il pubblico ministero a richiederle e il giudice per le indagini preliminari a concederle. Attualmente il pubblico ministero ha possibilità di intervenire direttamente utilizzando questo strumento soltanto nelle prime 48 ore. È una situazione in presenza della quale solo in casi di assoluta necessità ed urgenza il Pm ha la libera disponibilità dello strumento.

Il codice ne prevede una tipologia abbastanza variegata, infatti le intercettazioni si distinguono in tradizionali: telefoniche, telegrafiche o su onda guidata. Intercettazioni tra persone presenti: vale a dire le cosiddette intercettazioni ambientali. Ed intercettazioni telematiche: quelle che appunto riguardano i flussi di dati.

Una tipologia di intercettazioni che il codice invece non disciplina, e che pertanto attualmente non è contemplata tra quelle impiegabili nell’ambito investigativo, è la cosiddetta intercettazione o capitazione visiva. Insomma oggi è possibile intercettare un dialogo tra due persone che si trovano in luogo pubblico, a volte anche all’interno di un ambiente chiuso, si chiama intercettazione domiciliare. E se questa serve ad ascoltare la voce delle persone, non è possibile invece intercettare, o meglio ancora capitare visivamente, i loro comportamenti, salvo che questi non abbiano un contenuto direttamente comunicativo.

È la giurisprudenza che ha esteso l’uso delle intercettazioni anche alle captazioni visive destinate ad individuare comportamenti comunicativi. L’esempio è quello classico rappresentato dalle condotte attraverso le quali nei parlatori delle carceri i detenuti comunicano determinati dati e loro ospiti attraverso segni e i comportamenti. Quindi un tema che il legislatore è stato più volte sollecitato ad affrontare è proprio quello della estensione di questo nuovo strumento, attualmente non noto nel sistema penalistico, di captazione delle immagini e non soltanto del suono.

Altro tema che va tenuto in considerazione è la disciplina delle cosiddette intercettazioni domiciliari. Una forma particolare di intercettazioni che avviene all’interno di ambienti riservati, come il domicilio e luoghi ad esso equiparati, dove la possibilità di intercettare è limitata alla sola ipotesi che in quel contesto si possa capitare in diretta lo svolgimento dell’attività criminosa.

Quindi attualmente una lacuna legislativa è rappresentata dal fatto di non poter utilizzare questo strumento di intercettazione per raccogliere prove di fatti pregressi, mentre invece oggi è ammessa solo per documentare in diretta lo svolgimento dell’attività. Ovviamente questo costituisce una limitazione piuttosto importante all’impiego dello strumento.