#ProgrammaScuola: Legge su scuola pubblica e privata

di MoVimento 5 Stelle

Attualmente in Italia esistono scuole statali e scuole paritarie private. Con la legge 62/2000 è stata istituita la parità scolastica, consentendo alle scuole private che soddisfino determinati requisiti di essere equiparate a quelle statali.
Come ci spiegherà il costituzionalista, il quesito su cui sarete chiamati a votare non vuole impedire che siano istituite scuole private. La nostra Costituzione prevede espressamente la libertà per chiunque di istituire strutture d’istruzione private. Il quesito investe soltanto il tema della parità scolastica come definita dalla legge 62 del 2000.

di Massimo Villone (professore emerito di diritto Costituzionale Università Napoli)

Parliamo di scuola e ve ne parlo io, costituzionalista, perché per la scuola il richiamo alla Costituzione è particolarmente importante. Cominciamo dall’articolo 33 che dice: “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Questo significa che c’è un obbligo, della Repubblica, di avere scuole e non è casuale la formula “su tutti gli ordini e gradi”. Se tutti gli italiani e le italiane in età scolastica volessero andare in una scuola pubblica, dovrebbe esserci una scuola pubblica pronta ad accoglierli. Successivamente, dice lo stesso articolo, “gli enti privati hanno diritto ad istituire scuole, ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato”. Questa è la libertà della scuola, cioè la libertà di istituire scuole da parte dei privati.

Una differenza fondamentale, che dobbiamo cogliere, tra scuola pubblica e scuola privata, è che la scuola privata può essere una scuola definita di tendenza, cioè orientata. Per intenderci, orientata filosoficamente, dal punto di vista religioso, etc. Mentre la scuola pubblica non può e non deve esserlo. Deve essere, da questo punto di vista, indifferente per tutti quelli che vi entrano.

Il fatto che la scuola privata possa essere orientata, poi spiega la formula di chiusura “senza oneri per lo Stato”. Perché, potendo essere orientata, se ottiene fondi sulla fiscalità generale, ovviamente anche io cittadino, che magari non sono di quell’orientamento, sarò chiamato a contribuire. E questo è fondamentalmente ingiusto, dal punto di vista del cittadino che è chiamato a concorrere alla spesa pubblica. Ora, questo quadro è preciso e direi abbastanza netto nei suoi contorni.

Accade che si inserisce un articolo 1 della legge 62 del 2000 per il quale la scuola paritaria privata è parte del sistema scolastico nazionale. La scuola paritaria è una scuola privata che risponde a determinati requisiti di organizzazione, di qualità, di erogazione del servizio, mettiamola in questo modo. E questa scuola paritaria viene definita come un soggetto che può ricevere il finanziamento pubblico. Il punto qual è: che la scuola paritaria è pur sempre una scuola privata. Può sempre essere una scuola orientata o di tendenza, quindi non c’è una scuola paritaria, come tale, uguale alla scuola pubblica.

La scuola paritaria privata non sarà, per definizione, geneticamente, uguale alla scuola pubblica. E tuttavia, sulla base di questo articolo 1, è stato in sostanza aggirato quello che è il chiaro dettato costituzionale per cui non si può avere l’onere per lo Stato come abbiamo visto in precedenza.

Questo ci conduce al quesito che è diretto alla legge 62 del 2000. Badate è un quesito che non vuole impedire che siano istituite scuole private, non viene toccata la libertà della scuola, cioè la libertà di creare istituti di istruzione ad opera dei privati, orientati o di tendenza ci siano non importa. Ma che tocca soltanto il punto della paritarietà come definita dalla legge 62 del 2000.

Quindi è un obiettivo molto più limitato, da questo punto di vista, che trova la sua ragione nel fatto che, ovviamente, la destinazione di risorse pubbliche alla scuola paritaria, in un contesto storico caratterizzato da una forte restrizione della disponibilità delle risorse pubbliche, significa minori risorse alla scuola pubblica e quindi un venir meno all’obbligo di avere, per tutte le scuole, di tutti gli ordini e di tutti i gradi, la piena risposta alla domanda di istruzione dei cittadini e delle cittadine italiane in età scolare. Queste le ragioni del quesito.