Stop al bagarinaggio on line! Arriva la legge M5S

di Sergio Battelli

Mai più nuovi “casi” U2 o Coldplay, con finestre per la vendita dei biglietti su internet che durano solo qualche istante. Basta al secondary ticketing, o bagarinaggio online. Il MoVimento 5 Stelle ha depositato una proposta di legge, dopo averla sottoposta ai suggerimenti della rete sulla piattaforma Lex, che intende mettere fine a questo malcostume e ridurre la possibilità di compiere reato.

Il secondary ticketing consiste nell’acquisto di biglietti per eventi dal vivo (concerti, opere teatrali, cinematografiche, sportive o qualsivoglia evento di natura artistica o musicale) dai rivenditori autorizzati al fine non della fruizione dell’evento ma della rivendita online a fine di lucro, attraverso l’applicazione di prezzi maggiorati. Inoltre, questa pratica causa l’alterazione del mercato a danno dei consumatori finali ai quali viene di fatto impedito di acquistare i biglietti al prezzo scelto dal rivenditore in ragione dell’intermediazione di un soggetto che pone in essere una pratica non concorrenziale attraverso l’utilizzo di mezzi, complessi e costosi software, impossibili da contrastare.

Anche lo Stato è danneggiato dal bagarinaggio online in quanto queste transazioni sfuggono all’erario che non percepisce la differenza di imposizione tra il prezzo facciale e quello effettivo di vendita.

La proposta di legge del deputato Sergio Battelli (“Disciplina dell’attività di bagarinaggio online”) intende dunque regolamentare il fenomeno del secondary ticketing al fine di prevenire e contrastare possibili effetti distorsivi nel mercato della compravendita online dei biglietti. La bontà di questa misura viene confermata dal fatto che la stessa Siae ha esposto la nostra proposta tra le soluzioni più efficaci e che molti addetti ai lavori hanno presentato possibili soluzioni che trovano spazio nella proposta Battelli.

Questi i punti principali della Legge:

Obbligo di emissione di titoli di ingresso nominali per eventi con capienza superiore a 1000 spettatori. La misura prevede l’indicazione del nome, cognome e numero di documento d’identità in corso di validità. Salvo l’ipotesi di cessione autorizzata del titolo di ingresso nominale, nel caso di diversità tra il nominativo dell’acquirente e quello del soggetto che ne fruisce, i titoli di ingresso verranno annullati, senza alcuna previsione di rimborso.

Le società che si occupano della compravendita di biglietti per spettacoli dal vivo devono dotarsi di appositi strumenti atti a contrastare alterazioni della libera concorrenza.

Possibilità di comminare sanzioni amministrative su siti internet di accesso ad attività di spettacolo da 5 mila euro a 180 mila euro. Mei casi più gravi si può procedere all’oscuramento del sito internet.

Le società che si occupano della compravendita di biglietti per spettacoli dal vivo devono dotarsi di appositi strumenti atti a contrastare alterazioni della libera concorrenza.

Gli organizzatori delle attività di spettacolo possono valersi della collaborazione dei propri dipendenti per la vigilanza e per il controllo all’accesso, nonché per la verifica del possesso dei titoli di ingresso. In casi straordinari il Questore su autorizzazione del Prefetto, può inviare il personale di pubblica sicurezza per l’espletamento dei compiti sopra indicati.