La mafia ha vinto grazie a Renzusconi #GrassoDimettiti

Lo storico intervento di Giarrusso in Senato contro la mafia
03:15

Renzi e Berlusconi cancellano il voto di scambio politico mafioso. Secondo la cassazione, in base alla nuova formulazione del 416ter, voluta da Renzi e Berlusconi e da noi ferocemente avversata, accordarsi per il voto di scambio con un mafioso non è più reato se non viene usato il metodo mafioso nel procacciamento dei voti. Quindi se gli elettori non vengono spinti alle urne con i kalashinkov o con le lupare non esiste il reato ed il politico che si è accordato con i mafiosi può andare assolto. Questo è il senso di una pronuncia della Cassazione pubblicata ieri pomeriggio. Ecco la lotta alla mafia secondo Renzi e Berlusconi. Quanti hanno salutato la nuova formulazione del 416ter osannando il governo (con frasi disgustose quali “la norma è bellissima“) e che ricoprono posti di rilievo negli apparati che lottano la mafia, sono invitati a rassegnare le loro dimissioni avendo ampiamente comprovato la loro manifesta incompetenza e quindi inadeguatezza a ricoprire tali posti. Noi avevamo previsto tutto questo e ci eravamo opposti alla approvazione di questa norma, proponendone un’altra ben diversa ed efficace.
Questo è quello che è successo invece con la nefasta norma approvata dal governo Renzi Berlusconi:
(ANSA) – ROMA, 28 AGO – La nuova norma sul voto di scambio di aprile scorso ha sì esteso esteso l’ambito di applicazione, prevedendo oltre al denaro anche “altre utilità” come contropartita per il procacciamento di voti, ma ha pure concesso un favore all’imputato prevedendo espressamente che i voti vengano procurati con modalità mafiose”, restringendo così la fattispecie. Lo scrive la Cassazione. Alla luce della nuova formulazione del reato di voto di scambio, la sesta sezione penale della Suprema Corte ha disposto un nuovo processo di appello per Antonio Antinoro, ex politico siciliano dell’Udc, accusato di aver incontrato prima delle elezioni del 2008 esponenti di un clan palermitano per stringere un accordo elettorale. Il ricorso della difesa dell’imputato, rappresentato tra gli altri dall’avvocato Valerio Spigarelli, presidente delle Camere penali, aveva appunto chiesto di applicare in via retroattiva la nuovo legge, più favorevole. E su questo punto la Corte ha dovuto convenire. La nuova norma sul voto di scambio di aprile scorso, ha sì esteso esteso l’ambito di applicazione, prevedendo oltre al denaro anche “altre utilità” come contropartita per il procacciamento di voti, ma ha pure concesso un favore all’imputato prevedendo espressamente che i voti vengano procurati con “modalità mafiose”, restringendo così la fattispecie. Con la legge di aprile, spiega la Cassazione, è stato introdotto “un nuovo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice” che rende, rispetto alla versione precedente, “penalmente irrilevanti condotte pregresse consistenti in pattuizioni politico-mafiose che non abbiano espressamente contemplato concrete modalità” mafiose “di procacciamento voti”. Di conseguenza, argomentano gli ermellini, per far sussistere l’accusa bisogna dimostrare la “piena rappresentazione e volizione da parte dell’imputato di aver concluso uno scambio politico-elettorale implicante l’impiego da parte del sodalizio mafioso della sua forza di intimidazione e costrizione della volontà degli elettori”. Nella sentenza i giudici tra l’altro sottolineano che il riferimento alle modalità mafiose “ha costituito oggetto di specifica ponderazione” da parte del parlamento e citano un passaggio della relazione parlamentare nel quale si sottolineava come “l’ulteriore diabolica necessità di provare l’utilizzo del metodo mafioso … rischia di vanificare la portata applicativa della disposizione”. Tuttavia, rimarcano i giudici, sul punto il testo approvato in prima lettura alla Camera nel luglio 2013 non è più stato modificato: si deve ritenere, conclude la Cassazione, che “il mantenimento sia stato ritenuto funzionale” a punire il solo e specifico comportamento di chi accetta “l’impegno del gruppo malavitoso ad attivarsi nei confronti del corpo elettorale con le modalità intimidatorie tipicamente connesse al suo modo di agire”.
Chi ha votato questa norma non può dire adesso di non aver ben compreso cosa stesse facendo.
Noi lo avevamo detto in tutti modi possibili che si stava commettendo un terribile sbaglio. Quindi non si tratta di un “errore” ma di un atto volontario, posto in essere per favorire le associazioni mafiose ed i politici che si accordano con esse. Qualsiasi altro cittadino, in una fattispecie simile sarebbe stato perseguito per favoreggiamento o per concorso esterno nella associazione mafiosa. I nostri scellerati parlamentari invece, godono della impunità per i voti dati e quindi possono favoreggiare la mafia senza temere alcunchè. Vergogna ed infamia infinita per quanti hanno favorito le cosche ed i loro fiancheggiatori in parlamento.” Mario Giarrusso, M5S Senato