Porcellum, incostituzionale, ma non troppo

“E’ arrivata la motivazione della Corte Costituzionale sul sistema elettorale. Una sentenza per alcuni versi interlocutoria che conviene leggere con attenzione fissando alcuni punti.
Il premio di Maggioranza
La Corte non esclude una certa premialità del sistema elettorale, ma fissa il criterio della sua “ragionevolezza“, per il quale non può esserci un meccanismo che, ad esempio, raddoppi la rappresentanza di uno schieramento rispetto alla sua consistenza proporzionale. Ed usa una espressione precisa: “foriera“, cioè la legge non può comportare il rischio, per quanto poco probabile, di un esito che stravolga la volontà popolare, con una eccessiva sovra rappresentazione del vincitore. Cioè non è necessario che questo sia l’esito più probabile, ma è sufficiente che sia possibile per determinarne l’incostituzionalità. Si badi che questo potrebbe riguardare anche il sistema dell’uninominale maggioritario, e magari in presenza di tre o più blocchi elettorali, per cui uno di essi, con il 25% dei voti potrebbe aggiudicarsi il 60% dei seggi. Anche se non è probabile che accada, ciò è possibile, per cui la sentenza preclude la strada ad una riforma in questo senso. Sembra, invece, che la Corte ritenga ammissibili due soluzioni: o che il premio attribuisca una percentuale fissa di seggi (ad esempio il 54% come era nel Porcellum), ma a condizione che lo schieramento vincente raggiunga una determinata percentuale (che si immagina non inferiore al 35.40%) oppure che non ci sia una soglia minima, ma il premio sia costituito da un numero fisso e non troppo grande di seggi (ad esempio 40-50).
Le preferenze e la scelta dei singoli candidati
Questo è il punto meno chiaro della sentenza, che non solleva il problema della libertà di scelta dell’elettore che, scegliendo un partito, automaticamente accetta il candidato o tutti i candidati che esso gli propone, ma di “conoscibilità” dei candidati stessi; per cui il Porcellum è illegittimo perché propone lunghe liste nelle quali l’elettore, con il suo voto, non sa quanti seggi contribuirà a far scattare e, quindi, chi sta eleggendo. Di conseguenza, la Corte ammette le candidature uninominali o piccoli listini di pochi candidati (come nel modello spagnolo, oppure nel “borsino” proporzionale come era nel Mattarellum o nel sistema elettorale tedesco) che si immagina siano più facilmente conoscibili dagli elettori. Ma si tratta di una presunzione, non di una certezza. In primo luogo perché non si capisce chi dovrebbe stabilire se i candidati sono abbastanza conosciuti dagli elettori o no (infatti non è detto che i candidati, per quanto pochi, non possano essere degli emeriti sconosciuti, magari paracadutati da regioni lontane). In secondo luogo perché è possibilissimo che fra i 5 o 6 candidati ce ne siano due perfettamente sconosciuti ma messi al primo o secondo posto, che sono quelli che contano).
Resta del tutto irrisolto il problema dello strapotere dei vertici nazionali dei partiti che, in questo modo, perpetuano la prassi del Parlamento dei nominati.
Questione della governabilità
La Corte, pur senza dare indicazioni concrete, pone il problema di un sistema che garantisca la governabilità. Ma, in una repubblica parlamentare come la nostra, un sistema maggioritario non garantisce affatto la governabilità se si mantiene il bicameralismo perfetto, perché possono prodursi maggioranze differenziate fra i due rami del Parlamento. Che è esattamente quello che è accaduto a febbraio e che, con ogni probabilità, accadrà ancora, data l’attuale divisione dell’elettorato in tre blocchi. Una stoccata la Corte la dedica alla soluzione delle coalizioni, perché dice esplicitamente che il desiderio di ottenere il premio spinge a coalizioni vaste ed eterogenee, che possono sciogliersi già poco dopo il voto (come, peraltro è sempre successo, senza eccezioni, in tutte le legislature dal 1994 in poi). Sembrerebbe quindi un’indicazione indiretta o ad assegnare il premio al singolo partito che ha ottenuto più voti, o a stabilire una regola per la quale, in caso di distacco di uno dei componenti della coalizione vincente, si vada automaticamente allo scioglimento delle Camere, in modo da scoraggiare questo tipo di comportamenti.
Da questo punto di vista, il sistema più fragile, che potrebbe andare incontro a ripetuti casi di ingovernabilità, sarebbe proprio il sistema spagnolo (che peraltro non ha funzionato neppure in Spagna) che potrebbe produrre una mappa elettorale “arlecchino” per le diverse coalizioni o liste comuni collegio per collegio.
Vigenza del sistema elettorale e necessità di una riforma immediata
La Corte dice chiaramente che il Porcellum, emendato come da sentenza, è un sistema perfettamente funzionante, che può essere usato immediatamente come sistema proporzionale su lista, con apparentamento ed una sola preferenza esprimibile.
Dunque è esclusa ogni ipotesi di “reviviscenza” del Mattarellum (peraltro, la categoria della “reviviscenza” da un punto di vista giuridico non esiste); per quanto il Parlamento in carica abbia i titoli giuridici per operare una riforma elettorale, questa non è affatto indispensabile, perché non c’è alcuna “vacanza” da colmare.
Legittimità del Parlamento in carica
Come prevedibile, la Corte ha confermato che, per il principio di conservazione delle istituzioni, non si ammette vacanza nelle strutture dello Stato ed il Parlamento attuale gode di piena legittimità giuridica. Il che, però, non risolve il problema della proclamazione dei parlamentari eletti con il premio di maggioranza e non ancora proclamati.
Ma, legittimazione giuridica o meno, questo Parlamento ha i titolo morali e politici per mettere mano ad una riforma del genere? Insomma chiediamo ad un Parlamento eletto con un sistema dichiarato in buona parte illegittimo di dirci come deve essere il prossimo sistema elettorale. Vi pare una cosa sensata?” Aldo Giannuli