
Chi è il padre del redditometro?
Intervento di Elio Lannutti (Presidente Adusbef). "Adusbef, l'associazione a difesa dei cittadini-consumatori-contribuenti, si è sempre battuta contro l'evasione e l'elusione fiscale, l'abuso di diritto, i condoni ed i "perdoni tombali" , gli scudi fiscali che hanno avuto lo scopo di reimmettere nel mercato, con la tassa del 5 per cento, capitali di provenienza illecita e probabilmente criminale, difendendo al contempo i diritti dei contribuenti nei confronti del Fisco, che negli ultimi anni ha utilizzato ganasce fiscali ed altri strumenti coercitivi vigenti in uno Stato di Polizia Fiscale, in aperta violazione dello Statuto dei diritti del contribuente, spesso derogato da disposizioni di legge. Ma il nuovo redditometro (sconfessato di recente dallo stesso presidente Monti), varato alla vigilia di Natale in palese violazione degli art. 3,24 e 53 della Costituzione e dello Statuto dei diritti del contribuente, poiché pone a carico del cittadino contribuente l'onere della prova, che in qualsiasi civiltà giuridica dovrebbe essere posto in capo all'amministrazione pubblica, la quale dispone di strumenti invasivi e di accesso ai conti correnti bancari e postali, non c'entra nulla con la lotta all'evasione, assomigliando ad uno strumento coercitivo teso a terrorizzare i contribuenti onesti piuttosto che gli evasori. La lotta all'evasione fiscale infatti, può già contare sui numerosi strumenti di cui dispone l'Agenzia delle Entrate e sulle nuove norme introdotte da Governo, dal controllo dei conti correnti bancari e postali in vigore dal primo gennaio di quest'anno al sistema informatico dell'Agenzia, che consente di incrociare, i dati dichiarati e quelli relativi alle spese realmente sostenute, con gli stessi conti correnti bancari: è solo una inutile vessazione addossare l'onere della prova sulle spalle dei contribuenti, se l'amministrazione finanziaria già dispone tutte le informazioni. Numerose pronunce consolidate di Cassazione (l'ultima n. 23/554 del 2012 depositata il 20 dicembre scorso), che fornisce nuovi chiarimenti sui controlli fiscali del nuovo redditometro, hanno stabilito che in merito al redditometro, è «il Fisco a dover provare l'incoerenza del reddito in ordine alla presunzione semplice dell'accertamento sintetico, essendo lo stesso redditometro uno strumento di accertamento sintetico che permette al Fisco di formulare solo una presunzione semplice non una presunzione legale, e quindi non può scaricare l'onere della prova sulle spalle del contribuente, stabilendo la Corte che non è il contribuente a doversi difendere sulla base dell'accertamento da redditometro, come previsto dalla nuova legge, ma è il Fisco a dover provare l'incompatibilità del reddito dichiarato con spese effettuate e tenore di vita. Per tali ragioni, Adusbef ha dato mandato ai propri legali di impugnare in tutte le opportune sedi, dalle Commissioni tributarie al Tar del Lazio,un decreto ministeriale, affetto da rilevanti vizi di illegittimità, anche di ordine costituzionale, che invece di contribuire alla lotta all'evasione ed all'elusione fiscale, sta ottenendo l'effetto di un ulteriore risentimento dei contribuenti onesti, spesso perseguitati, verso il Fisco ed un vero e proprio Stato di Polizia fiscale. Del resto, quando si chiudono tutte e due gli occhi rispetto ad una seria lotta all'evasione fiscale, in particolare relativa all'abuso di diritto praticato da grandi corporation, note imprese e primarie banche,come accaduto con l'operazione Brontos, che ha visto il rinvio a giudizio di alcuni banchieri compreso Alessandro Profumo, l'ex amministratore delegato di Unicredit, premiato a Presidente del Monte dei Paschi di Siena, per decine di miliardi di euro, vessando e tartassando i contribuenti onesti con un aumento della pressione fiscale per salvare le stesse banche che hanno prodotto la crisi, diventano più palesi i vizi di irragionevolezza, art. 3 della Costituzione, e l' eccesso di potere,la violazione del principio di capacità contributiva, in relazione all'art. 53 della Costituzione, la violazione del diritto di difesa, contemplato dall'art. 24 della Costituzione, che dovranno essere immediatamente sanati con l'annullamento in autotutela del decreto ministeriale." Elio Lannutti (Presidente Adusbef).
Commenti (893)
Art. 22 (Aggiornamento dell'accertamento sintetico) 1. Al fine di adeguare l'accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell'ultimo decennio, rendendolo piu' efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio, all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con effetto per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non e' ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto, i commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo, sono sostituiti dai seguenti: "L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile. La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale. In tale caso e' fatta salva per il contribuente la prova contraria di cui al quarto comma. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un
