La mano di un bambino

foto di Karen forever
L’altra sera passeggiavo in una città italiana. In pieno centro c’erano due bambini di quattro/cinque anni soli che mendicavano sul marciapiede. Ho chiesto a un carabiniere poco distante di intervenire. Mi ha risposto di rivolgermi alla polizia e indicato dei poliziotti. Sono andato da loro. Mi hanno rassicurato che qualcuno sarebbe intervenuto. Mezz’ora dopo i bambini erano ancora lì.
I bambini non dovrebbero chiedere la carità, ma la chiedono davanti agli occhi di tutti. Potrebbero essere bambini rapiti, venduti. A cosa servono le Forze dell’Ordine se non li proteggono? A scortare delle teste di c..o allo stadio e i nostri dipendenti a Montecitorio?
Ho pensato di mettere a disposizione il mio blog per le fotografie dei bimbi abbandonati per la strada riprese da tutti voi via mms. Il mio avvocato mi ha sconsigliato. Mi ha detto che per la legge italiana finirei in galera. Invece, chi costringe i bambini, forse bambini rapiti, a mendicare e talvolta a prostituirsi non rischia nulla in questo Paese del c…o.
Aiutatemi. Trovate un’idea per identificare questi bambini, per fare cessare questo schifo.
Allego un estratto della lettera del legale:
” Rimetto alcune osservazioni sulla questione relativa alla possibilità di pubblicare su un sito Internet foto ritraenti soggetti minori che si trovano in un apparente “stato di difficoltà”, scattate ed inviate via mms dagli utenti. Numerosi sono i riferimenti normativi da considerare e tutti conducono ad un’univoca valutazione negativa del quesito.

In particolare:

l’art. 96 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”; il successivo articolo 97 introduce alcune deroghe al principio sopra esposto, sancendo che “non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell’immagine è giustificata dalla notorietà o dall’ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”.

– Per quanto attiene alla pubblicazione di immagini di minori l’ordinamento è molto più restrittivo. Non possono, infatti, essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica. Ai sensi dell’articolo 114, 6° comma, c.p.p. “è’ vietata la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni. Il tribunale per i minorenni, nell’interesse esclusivo del minorenne, o il minorenne che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione”.

L’articolo 50 del D. lgs. n. 196/2003 (Testo Unico sul trattamento dei dati personali), richiamato l’articolo 13 del Dpr n. 448/1988, precisa che “il divieto di pubblicazione e divulgazione con qualsiasi mezzo di notizie o immagini idonee a consentire l’identificazione di un minore si osserva anche in caso di coinvolgimento a qualunque titolo del minore in procedimenti giudiziari in materie diverse da quella penale”.
L’articolo 7 dell’Allegato A (Codice di Deontologia relativo allo svolgimento dell’attività Giornalistica) al Testo Unico sul trattamento dei dati personali, sotto la rubrica “tutela del minore” dispone che “al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.
La richiamata Carta di Treviso, approvata e sottoscritta, in collaborazione con Telefono Azzurro, dalla FNSI e dall’Ordine dei giornalisti, ribadisce che il rispetto per la persona del minore richiede il mantenimento dell’anonimato nei suoi confronti, il che implica la rinuncia a pubblicare elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla sua identificazione fra i quali l’immagine fotografica del minore appare, senz’altro, un elemento fondamentale.
In ragione di quanto sopra ritengo che l’iniziativa si ponga in contrasto con la normativa ed i divieti sopra esaminati.
Sul fronte sanzionatorio, il discorso è piuttosto complicato.
Non vi sono, infatti, sanzioni specificamente correlate alla violazione dei divieti sopra ricordati. Il Codice Privacy, tuttavia, prevede una sanzione penale rilevante (parliamo della reclusione da sei a diciotto mesi) per il caso di diffusione di dati trattati senza il consenso dell’interessato; certo, la norma prevede un elemento soggettivo – il fine di trarre profitto per sé o per altri o di recare ad altri un danno – che in questo caso sarebbe difficilmente individuabile ma la cui ricorrenza potrebbe, invece, essere accertata sulla base di considerazioni in questo momento non ipotizzabili.
Su questi presupposti, dunque, suggerisco di soprassedere.”