La legge Lazzati e il voto di scambio politico mafioso

“La cosiddetta legge Lazzati introduce il divieto di attività di propaganda elettorale per i sorvegliati speciali, in particolare le persone indiziate di appartenenza alla malavita organizzata. Queste non possono votare ma possono raccogliere il voto degli altri attraverso la propaganda. Il ché è paradossale e consente l’inquinamento delle istituzioni elettive. Sono occorsi circa 20 anni per l’approvazione di questa legge che è avvenuta, purtroppo, con alcune incongruenze che ne ostacolano di fatto l’applicazione. Il MoVimento 5 Stelle ha presentato alla Camera e al Senato il testo originario; occorre però richiederne la calendarizzazione. La nuova riformulazione dell’articolo 416 ter del codice penale, pur auspicabile, è del tutto compatibile con l’approvazione della Legge Lazzati elaborata dal Giudice Romano De Grazia. L’acquisizione della prova per quanto riguarda la violazione dell’art 416 ter c.p. è difficoltosa, perchè la pubblica accusa deve provare la natura e il contenuto del rapporto perverso intercorso tra politico e malavitoso e spesso avviene a distanza di anni. Al contrario l’acquisizione della prova della violazione della Legge Lazzati è più agevole e immediata (basta sorvegliare durante la competizione elettorale i sorvegliati speciali). Senza la Legge Lazzati il malavitoso può fare propaganda, senza rischio, per per il politico di pochi scrupoli.” Romano De Grazia e Adolfo Partenope